Vittorio Grevi, Il Corriere della Sera, 10 dicembre 2007
La notizia dell’atto di incolpazione formulato nei giorni scorsi dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Mario Delli Priscoli, a supporto di un’iniziativa disciplinare contro il magistrato della Procura di Catanzaro, Luigi de Magistris, sposta il fuoco dell’attenzione su atti e comportamenti diversi da quelli che già, nel recente passato, avevano formato oggetto di altre azioni disciplinari a carico dello stesso magistrato, oltreché di una richiesta di trasferimento cautelare da parte del ministro Clemente Mastella.
Questa volta, infatti, a de Magistris è stato contestato di avere acquisito – nell’ambito di un’inchiesta tuttora in corso – determinati tabulati relativi a comunicazioni telefoniche di Mastella, che è senatore, senza previamente chiederne l’autorizzazione a Palazzo Madama, e violando così la legge «con grave e inescusabile negligenza».
Al riguardo sarà utile fare alcune precisazioni, anche per capire bene i termini della questione.
Non siamo di fronte, dunque, a un problema di intercettazioni telefoniche illegittimamente operate dal magistrato nei confronti del ministro (come alcuni giornali, non il Corriere, hanno per errore titolato, generando equivoci anche sul piano di certe reazioni politiche), bensì a un problema di acquisizione di tabulati, cioè di documenti dai quali risultano i dati esterni del traffico telefonico di una specifica utenza: numeri del chiamante e del chiamato, giorno e ora della chiamata, luoghi di provenienza e di ricezione, ove possibile, ma comunque senza alcun riferi-mento al contenuto della conversazione.
Che non si tratti di intercettazioni telefoniche è importante precisarlo, poiché l’articolo 68 della Costituzione esige la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza unicamente per «sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni» di comunicazioni, non facendo invece cenno ai suddetti tabulati.
E tuttavia la legge di attuazione di tale articolo (cosiddetta «legge Boato») estende la necessità della preventiva autorizzazione parlamentare anche alle ipotesi di acquisizione, da parte dell’autorità giudiziaria, dei tabulati telefonici concernenti le comunicazioni di un membro del Parlamento (così andando al di là dei confini sanciti dalla Costituzione, e suscitando perciò fondati sospetti di illegittimità).
Questo, in ogni caso, è l’odierno quadro normativo, per cui se de Magistris avesse davvero acquisito i tabulati telefonici relativi a utenze notoriamente in uso al ministro Mastella, senza prima esserne autorizzato in sede parlamentare, sarebbe senza dubbio incorso in una violazione di legge rilevante sotto il profilo disciplinare.
Senonché de Magistris, a quanto pare, nega che le cose siano andate così, sostenendo che i tabulati telefonici in questione sono stati acquisiti senza sapere che si riferissero (anche) a utenze mobili in uso al ministro Mastella, essendo state le medesime utenze individuate come tali soltanto in epoca successiva.
E la legge, in quest’ipotesi di acquisizioni «indirette» di tabulati, impone che l’autorizzazione venga chiesta alla Camera di appartenenza (come è stato chiarito anche da una recentissima sentenza della Corte costituzionale) unicamente ai fini dell’utilizzo processuale dei suddetti tabulati nei confronti del parlamentare.
Inutile dire che, se una simile ricostruzione dei fatti fosse esatta, verrebbe meno lo stesso presupposto dell’illecito disciplinare ipotizzato a carico di de Magistris. Ma questo, per l’appunto, sarà il tema principale del nuovo procedimento disciplinare avviato dal procuratore generale Delli Priscoli, ovviamente sulla base di una lettura degli atti di segno contrario.






